Lavoro - lavoro subordinato - associazioni sindacali - sindacati (postcorporativi) - attività sindacale - trasferimento – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14196 del 12/07/2016
Pubblico impiego privatizzato - Trasferimento del dirigente sindacale - Disciplina generale - Nozione di "sede" ed "unità operativa" - Significato desumibile dall'ordinamento di settore - Personale degli enti locali - "Sede" in ambito comunale - Portata - Conseguenze.
Nel pubblico impiego privatizzato, la normativa sulle prerogative sindacali di cui all'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 (per tutte le P.A., inclusi gli Enti locali) rinvia ai concetti generali di unità operativa e sede, che, in mancanza di una definizione espressa, vanno intesi nel significato desumibile dalle prescrizioni rinvenibili nel rispettivo ordinamento, dovendosi far riferimento, quanto alla tutela dei dirigenti sindacali degli enti locali, al d.P.R. n. 333 del 1990 (abrogato dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012) che condizionava al previo nulla osta del sindacato di appartenenza il trasferimento del dirigente sindacale in un'unità produttiva "ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale", sicché, ove il livello territoriale di riferimento sia quello comunale, la locuzione "ubicazione in sede diversa" identifica la diversa circoscrizione e, dunque, la tutela opera in caso di trasferimento del dirigente sindacale da una circoscrizione ad un'altra.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14196 del 12/07/2016