Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere – Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14140 del 11/07/2016
Assegno di invalidità - Giudicato sul requisito sanitario - Limiti - Conseguenze - Fattispecie in tema di ricorso avverso accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c.
In materia di accertamento del diritto a prestazioni d'invalidità, la sentenza passata in giudicato, se non consente una nuova valutazione, mediante diverso parere medico-legale, delle circostanze di fatto da essa già considerate, e come tali, divenute inoppugnabili verità processuali, non impedisce, però, di tenere conto dei mutamenti intervenuti successivamente, che comportino eventualmente la perdita del requisito sanitario da parte del ricorrente, con conseguente legittimità, di una decisione difforme dalla prima sentenza, che confermi l'intervenuta revoca del beneficio in favore della parte che ne ha chiesto il ripristino. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che, in sede di ricorso di cui all'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., per ottenere il ripristino dell'assegno d'invalidità, aveva ritenuto che il principio del giudicato richiamato dal beneficiario della prestazione revocata - riconosciuta da precedente sentenza di appello passata in giudicato - non era valevole per le valutazioni di carattere tecnico demandate al consulente tecnico di ufficio, che aveva svolto l'indagine sulla base dei dati di rilevanza medico-sanitaria acquisiti nello svolgimento delle operazioni e non contestati).
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14140 del 11/07/2016