Skip to main content

Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22489 del 04/11/2016

Inerzia del lavoratore dopo l'impugnativa di licenziamento - Sufficienza - Esclusione - Circostanze ulteriori - Necessità - Percezione del tfr o reperimento di altra occupazione - Irrilevanza.

In tema di mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è sufficiente il mero decorso del tempo fra il licenziamento e la relativa impugnazione giudiziale, essendo necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze, della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro; non costituisce elemento idoneo ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale il fatto che il lavoratore abbia, nelle more, percepito il tfr, ovvero cercato o reperito un'altra occupazione.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22489 del 04/11/2016