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Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - trasferimenti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24112 del 28/11/2016

Trasferimento ex art. 2103 c.c. - Presupposti - Spostamento ad unica sede disponibile - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Il trasferimento del lavoratore da una sede dell'azienda ad un'altra presuppone, ai sensi dell'art. 2103 c.c. nella formulazione "ratione temporis" applicabile, un'opzione per il datore di lavoro che, proprio per questa ragione deve motivare in ordine alla relativa decisione, cosicché non vi è trasferimento qualora la sede aziendale divenga unica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso costituisse trasferimento il trasferimento di sede di lavoro disposto da una società, che aveva contestualmente deliberato il trasferimento della propria sede e disposto la soppressione di quella in cui operava il lavoratore, che era stato inviato ad operare nella nuova ed unica sede).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24112 del 28/11/2016