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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24023 del 24/11/2016

Comportamento extralavorativo del dipendente - Rilevanza ai fini del licenziamento - Oneri di allegazione del datore di lavoro - Deduzione del fatto in sé - Sufficienza - Condizioni.

In tema di licenziamento per giusta causa, l'onere di allegazione dell'incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, del comportamento extralavorativo del dipendente sul rapporto di lavoro (nella specie, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti), è assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé, quando lo stesso abbia un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività, perché di gravità tale, per contrarietà alle norme dell'etica e del vivere comuni, da connotare la figura morale del lavoratore, tanto più se inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con gli utenti.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24023 del 24/11/2016