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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - risarcimento del danno - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 23435 del 17/11/2016

Revoca del licenziamento - Ricostituzione del rapporto - Consenso del lavoratore - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Diritto all'indennità sostitutiva della reintegrazione - Spettanza.

In caso di licenziamento, il rapporto di lavoro si risolve ed anche per la sua ricostituzione, a seguito della revoca del recesso datoriale (con riferimento al regime anteriore alla l. n. 92 del 2012), occorre il consenso del lavoratore. Ne consegue che la revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro, non seguita dal ripristino del rapporto, non può sottrarre al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva, prevista dall'art. 18, comma 5, st.lav., nel testo "ratione temporis" applicabile.

Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 23435 del 17/11/2016