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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - in genere - Sez. L , Sentenza n. 6308 del 10/03/2017

Licenziamenti successivi - Riforma della sentenza ripristinatoria relativa al primo licenziamento - Conseguenze sul giudizio pendente relativamente al secondo recesso.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore, riammesso al lavoro a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, venga nuovamente licenziato, il giudice chiamato a giudicare sul secondo recesso deve emettere sentenza di cessazione della materia del contendere ove accerti che, nelle more, il primo licenziamento sia poi stato ritenuto legittimo dal giudice dell'impugnazione, giacché quest'ultimo, riformando la sentenza di primo grado che aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore, gli ha restituito la sua piena efficacia estintiva, rendendo non più necessaria una decisione sul secondo, intervenuto solo in quanto il rapporto era stato riattivato dalla pronuncia poi riformata; né può venire in considerazione la richiesta di risarcimento del danno relativamente al secondo recesso, atteso che l'accertamento giudiziale dell'intrinseca ingiustizia del primo ordine di reintegrazione travolge tutti gli effetti che vi trovavano fondamento, o essere invocato l'art. 2126 c.c., che trova applicazione solo con riferimento alle retribuzioni maturate dal lavoratore dopo la reintegrazione e non anche a quelle maturate dalla data del licenziamento a quella dell'ordine di reintegra e liquidate a titolo risarcitorio.

Sez. L , Sentenza n. 6308 del 10/03/2017