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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - assunzione in prova - recesso - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17528 del 14/07/2017

Inesistenza del patto di prova - Conseguenze - Tutela di cui all'art. 18, comma 7, st.lav. nuova formulazione - Applicabilità – Fattispecie.

La locuzione di cui all’art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, “può altresì applicare” deve interpretarsi nel senso che, a fronte dell’inesistenza del fatto posto a base del licenziamento, il giudice, tenuto conto degli elementi del caso concreto, applica la reintegra, essendo esclusa ogni sua discrezionalità. Ove, viceversa, emerga che il fatto posto a fondamento del licenziamento esista, ma non sia ritenuto concretare un giustificato motivo oggettivo, trova applicazione la tutela indennitaria. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistente il fatto giustificativo del licenziamento fondato sul mancato superamento di un inesistente patto di prova).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17528 del 14/07/2017