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Lavoro - lavoro subordinato - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5175 del 12/06/1987

Clausola contenente la riserva delle associazioni sindacali di esaminare in sede locale determinate questioni secondo principi e limiti del contratto collettivo - "pactum de contrahendo" - configurabilità - conseguenze - fattispecie relativa a rinvio da un contratto collettivo alla contrattazione regionale in ordine alla determinazione del premio di operosità.

La clausola del contratto collettivo che contenga la riserva delle associazioni sindacali di esaminare in Sede locale determinate questioni secondo principi e limiti già fissati dallo stesso contratto collettivo non pone una condizione potestativa, o meramente potestativa, ma rappresenta un "pactum de contrahendo" che richiede una successiva pattuizione per la Determinazione dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto la legittimità dello art. 41 CCNL 26 luglio 1979 per i dipendenti di aziende di autotrasporto, norma che rinvia alla contrattazione regionale la Determinazione, tra un minimo ed un massimo, di un emolumento retributivo denominato premio di operosità).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5175 del 12/06/1987