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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9647 del 20/05/2004

Decadenza convenzionale - Requisito del non eccessivo aggravamento dell'esercizio del diritto - Valutazione - Giudizio di fatto - Criteri - Misura del termine e situazione del soggetto onerato - Considerazione - Necessità - Rapporto di lavoro - Diritti del lavoratore - Termine contrattuale di decadenza per il loro esercizio - Parametro di congruità - Disciplina ex art. 2113 cod. civ. in tema di rinunce e transazioni - Rilevanza - Fattispecie relativa al contratto dei dipendenti delle compagnie di assicurazione.

Decadenza - convenzionale - eccessiva difficoltà dell'esercizio del diritto - Valutazione - Giudizio di fatto - Criteri - Misura del termine e situazione del soggetto onerato - Considerazione - necessità - Rapporto di lavoro - Diritti del lavoratore - Termine contrattuale di decadenza per il loro esercizio - Parametro di congruità - Disciplina ex art. 2133 cod. civ. in tema di rinunce e transazioni - Rilevanza - Fattispecie relativa al CCNL per i dipendenti delle compagnie di assicurazione.

La valutazione, a norma dell'art. 2965 cod. civ., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza; nel rapporto di lavoro, e con riferimento ai termini di decadenza previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 cod. civ. sulle rinunce e le transazioni - che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, - potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che, in relazione all'art. 105 del CCNL dei dipendenti delle compagnie di assicurazione, aveva reputato, facendo corretto uso del criterio di interpretazione letterale del contratto, che il detto articolo contenesse un termine di decadenza convenzionale, fissato in sei mesi a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento, per reclamare i compensi da lavoro straordinario non erogati).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9647 del 20/05/2004