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Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - compenso (onorario) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016

Contratto di prestazione d'opera intellettuale - Natura - Conseguenze sul riparto degli oneri probatori tra le parti.

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016