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Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - compenso (onorario) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9741 del 22/04/2013

Attività svolta dal mandatario non professionista - Determinazione del compenso - Criterio di riferimento - Art. 1709 cod. civ. - Obbligo di applicare le tariffe professionali - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della liquidazione del compenso per le attività professionali non protette svolte dal mandatario non professionista, l'art. 1709 cod. civ. non impone che il compenso sia determinato nella stessa misura prevista, dalle tariffe professionali. (Nella specie, la Suprema Corte ha enunciato il principio confermando la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto la prestazione professionale non protetta, resa dal non professionista, caratterizzata da un minor valore in quanto carente della spendita, a beneficio del committente, della competenza ed esperienza del professionista).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9741 del 22/04/2013