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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 205

Ingiustificata limitazione ad unica unità produttiva - Violazione dei criteri di scelta di cui al novellato art. 5 della l. n. 223 del 1991 - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a più unità produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell'esigenza aziendale collegata all'appartenenza territoriale ad una sola di esse, si determina violazione dei criteri di scelta per la quale l'art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, della l. n. 92 del 2012, prevede l'applicazione del comma 4 dell'art. 18 novellato della l. n. 300 del 1970, norma che riguarda tutte le modalità di applicazione dei suddetti criteri e, quindi, non solo l'errata valutazione o applicazione dei punteggi assegnati ma anche le modalità con cui essi sono attribuiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento collettivo intimato per chiusura del punto di ristorazione - reputato inidoneo ad integrare una "singola unità produttiva" - allocato in un'area di servizio autostradale, poiché non erano stati esplicitati i criteri di scelta con riferimento al complesso aziendale o quanto meno alle altre unità produttive facenti parte del medesimo territorio).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20502 del 03/08/2018