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Maggiorazione contributiva da esposizione ad amianto

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - in genere - Maggiorazione contributiva da esposizione ad amianto - Certificazioni INAIL - Salvaguardia ex art. 7 ter, commi 14 e 14 bis d.l. n. 5 del 1999, conv. con modif. in l. n. 33 del 2009 - Soggetti non pensionati - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, ORDINANZA N. 21668 DEL 05/09/2018

In materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, l'art. 7 ter, commi 14 e 14 bis del d.l. n. 5 del 1999, conv. in l. n. 33 del 2009, in quanto disposizione "in deroga", eccezionale ed insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica, e stante il testuale riferimento "ai trattamenti pensionistici erogati", è una norma di salvaguardia dagli effetti caducatori derivanti dall'attività di verifica dell'Inail sulle maggiorazioni applicabile solo nei confronti dei soggetti già percettori di pensione, e non anche a coloro che ne abbiano solo fatto domanda, senza che tale interpretazione ponga problemi di disparità di trattamento per la diversità delle situazioni.