Licenziamento collettivo - Termine di cui all'art. 4
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere - Termine di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Data di invio delle comunicazioni - Rilevanza - Recessi differiti - Unicità della comunicazione e decorrenza dal primo recesso - Necessità - Ragioni. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 21906 DEL 07/09/2018
In tema di licenziamenti collettivi, qualora il datore di lavoro abbia proceduto a recessi differiti, il termine di sette giorni per la comunicazione alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi, di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012, è unico e decorre dall'invio della comunicazione del primo recesso, poiché solo in tal modo è possibile garantire, rispetto a tutti i licenziamenti via via intimati, quella contestualità tra la comunicazione del recesso al lavoratore e la comunicazione ex art. 4, comma 9, che consente il controllo sulla correttezza nell'applicazione da parte del datore di lavoro dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.