Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - in genere - Contributi assicurativi - Versamento volontario - Annullamento del rapporto di lavoro - Diritto alla restituzione - Sussistenza. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, ORDINANZA N. 21899 DEL 07/09/2018
Il pagamento dei contributi presuppone l'esistenza di un valido rapporto assicurativo pertanto, nell'ipotesi di versamento volontario dei contributi assicurativi e successivo annullamento del rapporto di lavoro sulla cui base era stato autorizzato detto versamento (nella specie, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli), il lavoratore ha diritto alla ripetizione di quanto pagato, non potendo essere acquisiti contributi relativi a rapporti di lavoro dichiarati inesistenti.