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Aliquota contributiva ridotta

Previdenza (assicurazioni sociali) - assegni familiari - contributi - in genere - Aliquota contributiva ridotta ex art. 20, n. 1, del d.l. n. 30 del 1974, conv. con modif. in l. n. 114 del 1974 - Intermediari di servizi - Applicabilità - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 22665 DEL 25/09/2018

L'aliquota ridotta del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari, di cui all'art. 20, n. 1, del d.l. n. 30 del 1974, conv. con modif. in l. n 114 del 1974, prevista per i datori di lavoro esercenti attività commerciali iscritti negli "elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia", va applicata, oltre che agli intermediari di beni, anche agli intermediari di servizi, atteso che, ai fini dell'iscrizione nei predetti elenchi nominativi, deve farsi riferimento non già alla definizione di commerciante contenuta nell'art. 1 della l. n. 426 del 1971 - secondo cui è tale chi professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende - bensì alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, introdotta dalla l. n. 1397 del 1960 (e modificata dalla l. n. 1088 del 1971), la quale si riferisce alla più ampia ed indistinta categoria dei datori di lavoro ausiliari del commercio; né rileva, in contrario, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 2 del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, di stretta applicazione e riferita esclusivamente agli agenti di assicurazione.