Ristrutturazione aziendale di specifica unità produttiva
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Ristrutturazione aziendale di specifica unità produttiva contestualmente soppressa - Scelta dei lavoratori dell'unità soppressa da licenziare - Legittimità - Criteri ex art. 5 l. n. 223 del 1991 - Applicabilità automatica - Limiti - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 22672 DEL 25/09/2018
In materia di licenziamento determinato da motivo oggettivo, qualora la ristrutturazione aziendale sia riferita ad una specifica unità produttiva, contestualmente soppressa, non è contraria a buona fede la decisione aziendale di limitare agli addetti della predetta unità la platea dei lavoratori da licenziare, ove risulti l'effettiva impossibilità di utile collocazione nell'assetto organizzativo dell'impresa, non sussistendo alcun automatismo nell'applicazione dei criteri di scelta previsti dall'art. 5 della l. n 223, utilizzabili invece nell'ipotesi di recesso motivato da generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile.