Gestione speciale istituita presso l'INPS
Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - fondi speciali di previdenza - Ex dipendenti degli enti creditizi privatizzati - Disciplina ex l. n. 218 del 1990 e d.lgs. n. 357 del 1990 - Obbligo della Gestione speciale istituita presso l'INPS di farsi carico del "trattamento in essere " - Quota capitalizzata percepita durante il rapporto di lavoro - Inclusione. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 22674 DEL 25/09/2018
La Gestione speciale istituita presso l'INPS con d.lgs. n. 357 del 1990 (per i titolari di trattamenti pensionistici già a carico delle forme di assicurazione I.V.S. esclusive o esonerative, tra i dipendenti da enti creditizi pubblici dei quali era prevista la trasformazione in società per azioni) è tenuta ad assumere a proprio carico la percentuale di cui alla tabella allegata allo stesso decreto, riferita al trattamento pensionistico complessivo, goduto dai pensionati con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della l. n. 218 del 1990, compresa nel medesimo la quota di pensione già eventualmente erogata in forma capitale ai pensionati che l'avessero richiesta, secondo la facoltà statutariamente prevista.