Accertamento relativo ad una lettera inviata al lavoratore già licenziato oralmente
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - forma - Accertamento relativo ad una lettera inviata al lavoratore già licenziato oralmente - Valutazione come convalida o nuovo recesso - Incensurabilità in cassazione - Limiti. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 22662 DEL 25/09/2018
In tema di licenziamento individuale, l'accertamento del giudice di merito, volto a stabilire se una lettera, inviata dal datore di lavoro al lavoratore già licenziato oralmente, configuri una (illegittima) convalida del precedente licenziamento o una nuova manifestazione di recesso, è sindacabile in sede di legittimità non sotto il profilo della ricostruzione della volontà delle parti, o dell'unica parte, in quanto accertamento di fatto non consentito, ma soltanto sul piano della individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di riscontrare errori di diritto o vizi del ragionamento.