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Reinserimento del lavoratore

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - trasferimenti - nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro - ripristino del rapporto - reinserimento del lavoratore nel precedente luogo e nelle mansioni originarie - necessità - trasferimento successivo - ammissibilità - condizioni – ragioni del trasferimento - onere della prova a carico del datore di lavoro - contenuto. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23595 del 28/09/2018

>>> L'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, fermo restando che, ove sia contestatala legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23595 del 28/09/2018