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Trattamento di fine rapporto di lavoro - obbligazioni

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – indennità - di fine rapporto di lavoro - in genere - trattamento di fine rapporto di lavoro - natura - credito liquido e determinato - luogo di esecuzione della prestazione - domicilio del lavoratore - obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie in genere. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25716 del 15/10/2018

>>> E' compresa nella categoria delle obbligazioni cosiddette "portabili" quella concernente il trattamento di fine rapporto che configura, a carico del datore di lavoro, un debito liquido e determinato nel suo ammontare (ovvero agevolmente determinabile mediante criteri stringenti sulla base di prefissate operazioni di calcolo), da adempiere, ai sensi dell'art. 1182 c. c., presso il domicilio del creditore.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25716 del 15/10/2018