Cassa integrazione guadagni - comunicazioni
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – retribuzione - cassa integrazione guadagni - comunicazioni prescritte dall'art. 1, comma 7, della l. n. 223 del 1991 - indicazione generica dei criteri di scelta dei lavoratori e delle modalità della rotazione - illegittimità - valutazione in astratto ed "ex ante" - necessità - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 25737 del 15/10/2018
>>> In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., la verifica dell'adeguatezza della comunicazione ex art. 1, comma7, della l. n. 223 del 1991 - sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione - deve essere condotta con valutazione in astratto ed "ex ante", e non in concreto ed "expost", dovendo assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva considerato generici i criteri riferiti alla "professionalità ", "fungibilità " e "poliprofessionalità " dei lavoratori, in assenza di parametri concreti ai quali ancorare la relativa verifica).
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 25737 del 15/10/2018