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Diritto di convocazione delle assemblee sindacali

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – associazioni sindacali - immunità - sindacati (postcorporativi) - rappresentanza - in genere - assemblea sindacale ex art. 20 della l. n. 300 del 1970 - diritto di convocazione - disposizioni contrattuali collettive di maggior favore - legittimità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 25103 del 10/10/2018

>>> Il diritto di convocazione delle assemblee sindacali è riconosciuto alle r.s.a. ex art. 20 st.lav. ed analoga prerogativa- in forza della clausola di riserva di cui all'ultimo comma dell'art. cit., che legittima una più favorevole disciplina delle modalità di esercizio di tale diritto da parte dei contratti collettivi, anche aziendali - può essere attribuita dall'autonomia collettiva alle r.s.u. nonché ad altre oo.ss., se dotate di effettiva rappresentatività dei dipendenti dell'azienda, così come chiarito dalla con ordinanza del 16 maggio 1995, n. 170, e purché non violino il divieto di interlocuzione privilegiata con il datore di lavoro, evincibile dall'art. 17 st.lav. (Fattispecie in cui è stato ritenuto antisindacale il rifiuto della società datrice di lavoro di consentire l'indizione di assemblea ad oo.ss., ancorché non costituite in r.s.a., ma firmatarie del c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva).

Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 25103 del 10/10/2018