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Rifiuto esplicito della procedura conciliativa

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - in genere - decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 riformulato - rifiuto esplicito della procedura conciliativa - comunicazione del rifiuto alla dtl - necessità - esclusione - termine di sessanta giorni di cui all'ultima parte del comma 2 del citato art. 6 - applicabilità - disciplina della sospensione dei termini di decadenza ex art. 410, comma 2, c.p.c. - inapplicabilità - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27948 del 31/10/2018

>>> In tema di impugnativa del licenziamento individuale ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato consegua un esplicito rifiuto datoriale - che si perfeziona senza necessità di una sua comunicazione alla DTL -, il lavoratore medesimo è tenuto a depositare, ai sensi dell'ultima parte del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice entro il termine di decadenza, decorrente dal rifiuto in questione, di 60 giorni, il quale assume, per la specifica regola che lo prevede, un evidente connotato di specialità che lo rende insensibile alla disciplina generale della sospensione dei termini di decadenza di cui all'art. 410, comma 2, c.p.c.; ne consegue che al predetto termine di sessanta giorni non possono sommarsi i venti giorni previsti in tale ultima disposizione.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27948 del 31/10/2018