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Lavoro subordinato - estinzione - licenziamento individuale disciplinare – Cass. 14504/2019

Clausole generali della giusta causa e del giustificato motivo - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca, mentre l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso la riconducibilità della condotta accertata all'ipotesi di cui all'art. 54, comma 5, lett. c), del c.c.n.l. Poste del 14 aprile 2001, punita col licenziamento con preavviso, in assenza del requisito richiesto del "pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni alla Società o a terzi", ed aveva ritenuto integrata la diversa fattispecie di cui all'art. 54, comma 4, lett. j), del c.c.n.l., che commina la sanzione conservativa a fronte di "abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro", applicando la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 st.lav. novellato).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14504 del 28/05/2019 (Rv. 654061 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod_Civ_art_2118 – Recesso dal contratto a tempo indeterminato

Cod_Civ_art_2106 – Sanzioni disciplinari

Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso