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Lavoro subordinato - retribuzione - cassa integrazione guadagni – Cass. 14426/2019

Integrazione salariale - Art.8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86 del 1988 - Svolgimento di attività lavorativa - Decadenza dal diritto - Credito restitutorio - Prescrizione - Decorrenza - Sospensione - Condizioni.

In tema di decadenza del lavoratore dal trattamento di integrazione salariale nel caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato ex art. 8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv. con modif. in l. n. 160 del 1988, il credito restitutorio dell'INPS sorge quando l'Istituto ha erogato il trattamento non dovuto, momento da cui decorre di conseguenza la prescrizione decennale, mentre è irrilevante, a tal fine, quello diverso e successivo in cui l'Istituto venga a conoscenza della natura indebita dell'erogazione effettuata, salva la ricorrenza della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. per il mancato inoltro di comunicazioni obbligatorie da parte del beneficiario della prestazione.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14426 del 27/05/2019 (Rv. 654056 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2941 – Sospensione per rapporti tra le parti

Cod. Civ. art. 2935 – Decorrenza della prescrizione