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Lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Cass. 14066/2019

Libertà e dignità del lavoratore - tutela della salute e dell'integrità fisica – Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro.

La responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2087 c.c., non è oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati. Ne consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l'obbligo del datore di adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo.

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, senza individuare la concreta e specifica regola prudenziale violata, aveva ritenuto la responsabilità del datore per le lesioni occorse alla dipendente scivolata e caduta sul pavimento in corso di pulizia, nonostante la predisposizione di apposite segnalazioni da parte dell'impresa appaltatrice).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14066 del 23/05/2019 (Rv. 653969 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro