Lavoro subordinato - associazioni sindacali - immunità sindacati (postcorporativi) - Cass. 13860/2019
Libertà sindacale - repressione della condotta antisindacale – Presupposti - Attualità della condotta o dei suoi effetti - Esaurimento della singola condotta antisindacale - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la lesione dell'immagine del sindacato - prodotta dal mancato avvio della procedura preventiva di consultazione prevista, in relazione al problema delle eccedenze di personale, da una disposizione collettiva - non fosse destinata ad esaurirsi in modo istantaneo o in correlazione con i licenziamenti, avendo idoneità a produrre effetti duraturi e a rendere quindi attuale la condotta antisindacale).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13860 del 22/05/2019 (Rv. 653843 - 01)