Licenziamento collettivo – Violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 della l. n. 223 del 1991 - Azione di annullamento - Legittimazione ad agire dei singoli lavoratori - Sussistenza - Condizioni.
In tema di licenziamento collettivo, il relativo annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell'art. 5 della l. n. 223 del 1991 non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13871 del 22/05/2019 (Rv. 653845 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1441 – Legittimazione
Cod. Proc. Civ. art. 100 – Interesse ad agire