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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Corte di Cassazione, Sez. L

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Obbligo di "repechage" - Procedura di riqualificazione professionale ex art. 25 del c.c.n.l. del 7 aprile 2014 - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lo svolgimento della procedura di riqualificazione professionale ex art. 25 del c.c.n.l. del 7 aprile 2014 non esonera il datore di lavoro dall'onere della prova dell'impossibilità di reimpiego del dipendente, in applicazione della disciplina legale in materia, non derogata, sul punto, dalla contrattazione collettiva, potendo l'esito della procedura suddetta costituire elemento indiziario valutabile dal giudice unitamente al restante materiale probatorio.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26607 del 18/10/2019 (Rv. 655398 - 03)