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Lavoro - lavoro subordinato - trasferimento d'azienda - diritti del prestatore di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29291 del 12/11/2019 (Rv. 655855 - 01)

Diritti dei lavoratori ex art. 2112 c.c. - Continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario - Vantaggi attribuiti ai lavoratori dell'impresa cessionaria - Efficacia per il dipendente dell'impresa ceduta - Esclusione - Fattispecie.

La disciplina dell'art. 2112 c.c., che introduce a favore dei dipendenti dell'imprenditore che trasferisce l'azienda o un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore, ma non garantisce l'omogeneità dei trattamenti retributivi e normativi all'interno del complesso aziendale risultante dal trasferimento, cosicché i dipendenti dell'azienda ceduta non hanno titolo per pretendere l'estensione in loro favore delle disposizioni contrattuali più favorevoli applicabili ai lavoratori dell'impresa cessionaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente legittimo un accordo sindacale aziendale che differenziava il trattamento spettante ai dipendenti in relazione alla presenza in servizio presso la società cessionaria ad una certa data, anteriore rispetto al periodo in cui si era verificato il passaggio del personale dalla cedente, al quale - in ogni caso - era stato garantito il godimento del pregresso trattamento economico e retributivo, con riconoscimento dell'anzianità fino a quel momento maturata).

Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29291 del 12/11/2019 (Rv. 655855 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112