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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Cass. n. 15401/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Possibilità del "repêchage" - Grave crisi economica ed organizzativa dell'impresa - Indicazione da parte del lavoratore di posizioni lavorative disponibili - Accertata insussistenza di dette posizioni - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano al momento del recesso i posti esistenti in azienda ai fini del "repêchage", ove il lavoratore medesimo, in un contesto di accertata e grave crisi economica ed organizzativa dell'impresa, indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili e queste risultino insussistenti, tale verifica ben può essere utilizzata dal giudice al fine di escludere la possibilità del predetto "repêchage". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di un reimpiego del lavoratore in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, per avere ciò verificato anche mediante la ravvisata insussistenza delle posizioni lavorative indicate dal lavoratore medesimo come disponibili).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 15401 del 20/07/2020 (Rv. 658574 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729

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cassazione

15401

2020