Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) -Cass. n. 15400/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Andamento economico negativo dell'azienda - Prova - Necessità - Esclusione - Effettiva soppressione del posto di lavoro e sussistenza del nesso causale fra posizione del lavoratore licenziato e motivo addotto - Sufficienza - Inesistenza delle ragioni addotte - Illegittimità - Limiti - Insindacabilità della scelta imprenditoriale - Fattispecie.
Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato; il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art. 41 Cost. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione a vicenda in cui era stata accertata l'effettiva soppressione della posizione della lavoratrice licenziata e la sua diretta dipendenza causale dalla ragione riorganizzativa aziendale - aveva ritenuto non giustificato il licenziamento, dando peso al non dimostrato squilibrio tra costi di gestione e margini di competitività dell'impresa e alla mancanza di allegazione della variabile di incidenza dei costi e degli effetti sulla redditività nel mercato, oltre che alla "insostenibilità economica di un organico composto da due ulteriori unità").
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 15400 del 20/07/2020 (Rv. 658488 - 01)