Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) -Cass. n. 16784/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO
ESTINZIONE
LICENZIAMENTO
GIUSTA CAUSA
In tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento intimato in relazione a specifica ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva in tema di recesso senza preavviso - "assenze ingiustificate per cinque volte nel periodo di un anno" - in quanto il disvalore espresso dalla condotta tipizzata è stato ritenuto parificabile a quello del comportamento tenuto dal lavoratore quale risultato provato in causa - quattro assenze in periodo bimestrale, al netto di condotte non contestate o punite con precedente sanzione conservativa).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16784 del 06/08/2020 (Rv. 658577 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2106