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Sanzioni disciplinari - Procedimento disciplinare – Cass. n. 19846/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari -Procedimento disciplinare - Difese del lavoratore - Richiesta di audizione, nel rispetto del termine di cinque giorni ex art. 7 st.lav., successiva alla presentazione di giustificazioni scritte - Obbligo datoriale di audizione - Sussistenza - Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all'audizione - con conseguente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento - senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela dalla stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19846 del 22/09/2020 (Rv. 658846 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

19846

2020