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Contratto di appalto pubblico di servizi – Cass. n. 18686/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - statuto dei lavoratori - obblighi dei titolari di uffici statali e degli appaltatori di opere pubbliche - Appalto pubblico di servizi - Obbligo dell'appaltatrice di fornire personale qualificato - Contratto a favore del terzo lavoratore - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di diritto a qualifica superiore. Contratti in genere - contratto a favore di terzi

Qualora, in un contratto di appalto pubblico di servizi, un'impresa appaltatrice assuma nei confronti dell'amministrazione committente l'obbligo di fornire e organizzare idoneo personale, debitamente formato in relazione alle peculiarità del servizio, indicandone anche il livello di inquadramento in base alla contrattazione collettiva, la pattuizione è diretta alla definizione dello "standard" qualitativo del servizio, che esige la presenza di figure professionali adeguate, ma non attribuisce per ciò solo al terzo, lavoratore dipendente dell'impresa, il diritto ad una qualifica superiore che egli possa autonomamente azionare, dato che il vantaggio a lui attribuito non forma oggetto di un deliberato proposito che le parti del contratto di appalto abbiano consapevolmente assunto e non comporta pertanto l'assunzione da parte dell'impresa, quale promittente, di un obbligo nei confronti dell'amministrazione quale stipulante e in favore del lavoratore come terzo, che renda quest'ultimo titolare di una prestazione patrimoniale diretta, secondo lo schema del contratto a favore di terzo.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 18686 del 09/09/2020 (Rv. 658908 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1411

CORTE

CASSAZIONE

18686

2020