Recedibilità "ad nutum" – Cass. n. 18662/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) - Lavoratore in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - Recedibilità "ad nutum" - Sufficienza - Esclusione - Conseguimento del trattamento pensionistico - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
La possibilità del recesso "ad nutum", con sottrazione del datore all'applicabilità del regime dell'art. 18 st.lav., è condizionata non alla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, ma al momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall'interessato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, con riguardo a un lavoratore che aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia il 1 ° aprile 2011, aveva considerato legittimo il recesso del datore di lavoro con decorrenza da tale data, anziché dopo dodici mesi dalla stessa, secondo quanto disposto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 18662 del 08/09/2020 (Rv. 658843 - 01)