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Sottoscrizione delle buste paga "per ricevuta-quietanza" – Cass. n. 27749/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - Sottoscrizione delle buste paga "per ricevuta-quietanza" - Significato - Interpretazione contro il predisponente ex art. 1370 c.c. - Esclusione - Ragioni.

La sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta; né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui aii'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27749 del 03/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1370, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342.

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cassazione

27749

2020