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Obbligo contrattuale di sostituzione di un collega assente – Cass. n. 27747/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - sospensione del rapporto - sciopero - Obbligo contrattuale di sostituzione di un collega assente - Astensione collettiva da tale prestazione - Sciopero - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Sanzioni disciplinari - Legittimità - Qualificazione della condotta datoriale come antisindacale - Esclusione.

Il rifiuto di alcuni portalettere di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza, di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell'obbligo previsto dall'accordo sindacale del 27 luglio 2010, non costituisce astensione dal lavoro straordinario, né astensione per un orario delimitato e predefinito, ma rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute, sicché può dare luogo a responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente senza che il comportamento datoriale di irrogazione delle sanzioni sia qualificabile come antisindacale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27747 del 03/12/2020

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27747

2020