Obbligo di costituire un rapporto di lavoro derivante da accordo sindacale – Cass. n. 28415/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - Obbligo di costituire un rapporto di lavoro derivante da accordo sindacale - Contenuto - Determinazione dell'oggetto del contratto di lavoro - Conseguenza - Esecuzione in forma specifica - Ammissibilità - Mancata assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni - Irrilevanza.
Nel caso in cui le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l'obbligo per il datore di lavoro di assumere personale in forza presso un'altra azienda, prevedendo il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento dell'anzianità pregressa e del superminimo individuale, l'oggetto del contratto di lavoro deve ritenersi sufficientemente determinato. Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 28415 del 14/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932