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Violazione del dovere di fedeltà – Cass. n. 3543/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - obbligo di fedelta' - divieto di concorrenza - Violazione - Presupposti - Attività concorrenziale svolta durante il periodo di preavviso - Rilevanza - Fattispecie.

La violazione del dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. riguarda la concorrenza che il prestatore possa svolgere non già, dopo la cessazione del rapporto, nei confronti del precedente datore di lavoro, ma quella che egli abbia svolto illecitamente nel corso del rapporto di lavoro, incluso il periodo di preavviso, al tal fine assumendo rilievo anche il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, che impone a ciascuna delle parti il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito di rigetto della richiesta risarcitoria avanzata dal datore di lavoro per aver omesso l'esame del fatto storico rappresentato dalla disponibilità, inizialmente accordata dal lavoratore all'atto di recesso, a prestare il periodo di preavviso e poi improvvisamente ritirata a distanza di pochi giorni, senza ottemperare alla redazione della scheda clienti, senza fissare gli appuntamenti con gli stessi, cancellando anzi ogni riferimento "commerciale” relativo alle aziende avute in gestione ed iniziando subito a lavorare per la concorrenza).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3543 del 11/02/2021 (Rv. 660401 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2105, Cod_Civ_art_2598, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375