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Costituzione del rapporto – assunzione – Cass. n. 9307/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - contratto individuale di lavoro - Contratto di solidarietà - Validità - Condizioni - Pregressa procedura di mobilità - Irrilevanza - Fattispecie.

Il contratto di solidarietà, di cui all'art. 1 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif. dalla l. n. 863 del 1984, quale strumento volto ad evitare una riduzione di personale in situazioni di eccedenza, si colloca all'interno di una fattispecie complessa comprensiva del provvedimento ministeriale di ammissione all'integrazione salariale che, con efficacia costituiva, ne accerta i presupposti, sicché la sua stipula non è preclusa dal pregresso avviamento di altra procedura di mobilità, allorché nella stessa azienda si renda necessario fronteggiare una criticità produttiva sopravvenuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittima la stipula di un contratto di solidarietà per un ambito aziendale parzialmente coincidente con altro già interessato da una procedura di mobilità in atto).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9307 del 07/04/2021 (Rv. 660872 - 01)