Mancata indicazione dell'orario lavorativo – Cass. n. 9229/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - orario di lavoro - Contratto a tempo determinato - Mancata indicazione dell'orario lavorativo - Emolumento a favore del lavoratore ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 61 del 2000 - Natura sanzionatoria - Conseguenze - Liquidazione equitativa - Sussistenza - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Condizioni. Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi.
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro che ometta di indicare l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. n. 61 del 2000, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione - trattandosi di misura di natura sanzionatoria. Peraltro, l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9229 del 06/04/2021 (Rv. 660982 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056