Lavoro autonomo svolto all'interno di una struttura aziendale – Cass. n. 9106/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Lavoro autonomo svolto all'interno di una struttura aziendale - Attività di "merchandiser" svolta aN'interno di un centro commerciale - Violazione del divieto di interposizione - Esclusione.
Atteso che il "merchandising" è un contratto avente ad oggetto la esposizione di prodotti negli spazi e sugli appositi banchi di vendita di un grande magazzino o centro commerciale, al fine di rendere i prodotti stessi più appetibili per i consumatori, ad opera di una impresa specializzata nella promozione commerciale (cosiddetta "agenzia"), su incarico di una impresa che fornisce i prodotti al grande magazzino o al centro commerciale, il divieto di interposizione di manodopera di cui all'art. 1 della l. n.1369 del 1960 non può mai dirsi violato quando la prestazione del lavoratore addetto (nel caso di specie, "merchandiser") si svolga in regime di lavoro autonomo; nel contratto di "merchandising", inoltre, non è configurabile la fattispecie interpositoria vietata quando il centro commerciale presso il quale l'attività viene svolta sia estraneo ai rapporti contrattuali tra l'agenzia e l'impresa fornitrice dei prodotti e si limiti a consentire che l'attività di promozione si svolga all'interno della propria struttura di distribuzione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9106 del 01/04/2021 (Rv. 660869 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1655