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Giustificato motivo oggettivo di licenziamento – Cass. n. 17601/2021

Lavoro nelle imprese esercitate da enti pubblici - enti pubblici economici In genere - Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Aziende speciali delle Camere di commercio - Impossibilità di prosecuzione dell'attività - Giustificato motivo oggettivo di licenziamento - Obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali - Insussistenza - Fondamento.

 

In caso di eccedenze di personale, le aziende speciali delle Camere di commercio possono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza alcun obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali, attesa l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, che, in caso di soprannumero del personale, ne prevede la riassegnazione o ricollocazione ad altri enti, riservata unicamente alle Camere di commercio; i rapporti di lavoro alle dipendenze delle aziende speciali sono infatti interamente disciplinati dal diritto privato, mentre quelli con le Camere di commercio sono retti dallo statuto del pubblico impiego privatizzato, sicché la diversità di regolamentazione nemmeno è sospettabile di incostituzionalità per violazione del principio di mantenimento dei livelli occupazionali, di cui all'art. 10, lett. h), della legge-delega n. 124 del 2015.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17601 del 21/06/2021 (Rv. 661645 - 01)

 

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