Compenso tra licenziamento e la sentenza di annullamento relativa – Cass. n. 17051/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - risarcimento del danno - Misura del risarcimento determinata dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970 - Detraibilità da essa dell' "aliunde perceptum" durante il cosiddetto periodo intermedio - Condizioni - Lavoro compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento - Riduzione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di licenziamento individuale, il compenso per lavoro subordinato o autonomo - che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento relativa (cosiddetto periodo intermedio) - non comporta la riduzione corrispondente (sia pure limitatamente alla parte che eccede le cinque mensilità di retribuzione globale) del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se - e nei limiti in cui - quel lavoro risulti, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento (come nel caso, ricorrente nella specie, in cui il lavoro medesimo sia svolto, prima del licenziamento, congiuntamente alla prestazione che ne risulta sospesa).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17051 del 16/06/2021 (Rv. 661679 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223