Trattamento di integrazione salariale – Cass. n. 16382/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - sospensione del rapporto - Retribuzione - Cassa integrazione Guadagni - Trattamento di integrazione salariale - Sostituzione dell'indennità giornaliera di malattia.
Anche se l'art. 3 della l. n. 464 del 1972, disponendo che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, si riferisce soltanto alla cassa integrazione straordinaria, mentre analoga disposizione non è prevista per la cassa integrazione ordinaria, tuttavia, quando l’intervento ordinario della cassa si riferisce ad un'ipotesi di sospensione dell'attività produttiva, e non già di mera riduzione dell'orario lavorativo, sussiste una piena identità di "ratio ", che consente di estendere a quest'ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, nonché l'eventuale integrazione contrattualmente prevista.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16382 del 10/06/2021 (Rv. 661510 - 01)