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Inutilizzabilità delle informazioni acquisite a seguito dei controlli – Cass. n. 25731/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - libertà e dignità del lavoratore - "Chat" aziendale - Strumento di lavoro ex art. 4, comma 2, st.lav. novellato - Configurabilità - Conseguenze - Difetto di adeguata informazione preventiva ex art. 4, comma 3, st.lav. - Effetto - Inutilizzabilità delle informazioni acquisite a seguito dei controlli - Fattispecie.

 

La "chat" aziendale, destinata alle comunicazioni di servizio dei dipendenti, è qualificabile come strumento di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 2, st.lav. novellato, essendo funzionale alla prestazione lavorativa, con la conseguenza che le informazioni tratte dalla "chat" stessa, a seguito dei controlli effettuati dal datore di lavoro, sono inutilizzabili in mancanza di adeguata informazione preventiva ex art. 4, comma 3, st.lav. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato il licenziamento comminato a una lavoratrice - per avere quest'ultima inviato ad una collega, su una "chat" aziendale, messaggi offensivi nei confronti, tra l'altro, di un superiore gerarchico -, sul presupposto che il datore fosse venuto a conoscenza dei messaggi stessi in occasione di un controllo tecnico del quale non era stata data alcuna preventiva comunicazione alla lavoratrice medesima).

Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 25731 del 22/09/2021 (Rv. 662273 - 01)

 

Corte

Cassazione

25731

2021