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Contratto avente ad oggetto la riparazione di una macchina – Cass. n. 30777/2021

Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - Obbligazione del prestatore - Osservanza degli accordi intervenuti ed esecuzione a regola d'arte - Conseguenze - Contratto avente ad oggetto la riparazione di una macchina - Obbligo del prestatore - Richiesta del committente di "voler risparmiare" - Irrilevanza.

 

Il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'"opus" a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell’"homo eiusdem condicionis ac professionis", sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto; ne consegue che, ove il contratto d'opera abbia ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere, per renderla funzionante non in modo precario, non valendo a limitare l'oggetto delle sue prestazioni la richiesta del committente di "voler risparmiare".

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30777 del 29/10/2021 (Rv. 662569 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2224, Cod_Civ_art_1218

 

Corte

Cassazione

30777

2021